PROGETTO

 

“ETICHETTA FACILE”

 

File n. 2005/0198

 

 

 

 

 

 

A cura della Dr.ssa Miria Catta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COS’È E COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA

Casella di testo:  
fig. 1 cartina dell’Unione Europea

L’Unione Europea è un grande continente che attualmente accoglie circa 460 milioni di abitanti di 25 Paesi membri (fig. 1), ognuno con la propria lingua, la propria storia, cultura e tradizione, ma con valori comuni di democrazia, libertà, giustizia sociale e pace.

L’appartenenza all’UE garantisce, in particolar modo, la libera circolazione delle persone (i cittadini dell'UE possono viaggiare nella maggior parte del suo territorio senza passaporto e senza doversi fermare per controlli alle frontiere), delle merci, dei servizi, grazie alla politica di concorrenza leale fra imprese e di protezione degli interessi dei consumatori attuata dall’Unione.

 

L’idea di una Europa unità risale alla seconda guerra mondiale. Nel maggio del 1950 il ministro francese degli Affari esteri Robert Schuman, propose di creare la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) basata su una “politica comune” per l’industria del carbone e dell’acciaio.

 

La Comunità ha subito nel tempo dei cambiamenti, trasformandosi prima in Comunità Economica Europea (CEE) e Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) nel 1957, e poi in Unione Europea (UE) il 1° novembre del 1993, anno in cui viene istituito anche il Mercato comune per la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, nell’ambito dei paesi europei.

 

Inizialmente la Comunità prevedeva una cooperazione di 6 paesi, fra cui l’Italia, il Belgio la Germania occidentale, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi e riguardava soprattutto i settori del commercio e dell’economia. Con la creazione del mercato comune del carbone e dell’acciaio i sei paesi fondatori intesero assicurare la pace fra i vincitori e i vinti della seconda guerra mondiale, operando in un quadro istituzionale comune improntato sul principio dell’uguaglianza e programmando un mercato comune per la vasta gamma di prodotti e servizi. A tale proposito furono ad esempio aboliti nel luglio del 1968 i dazi doganali (imposte applicate sulle merci che provenivano dall’estero) e furono istituite le cosiddette “politiche comuni”, prime fra tutte la politica agricola e quella commerciale.

 

L’impresa risultò un piuttosto interessante tanto che alcuni Paesi proposero la loro adesione. Una prima integrazione alla Comunità avvenne nel 1973, anno in cui si passò da 6 a 9 Stati con l’ingresso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito; introducendo tra l’altro nuove politiche comuni: politica sociale e politica ambientale. Nel 1981 entrarono a far parte delle Comunità Grecia, Spagna; Portogallo nel 1986; Austria, Finlandia e Svezia nel 1995. Nel 2004 l'Unione europea ha accolto dieci nuovi paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Mentre Bulgaria e Romania dovrebbero fare il loro ingresso nel 2007. La Croazia e la Turchia hanno avviato i negoziati di adesione nel 2005.

L’Unione Europea, incline ad estendere i benefici dell’unificazione europea ad altri paesi, si è preparata e si prepara dunque ad un allargamento di grande proporzione. Nasce l’Europa dei Venticinque, che continuerà a crescere grazie alla candidatura di nuovi paesi.

Casella di testo:  
fig. 2 bandiera dell’UE

Dal 1955 la bandiera ufficiale dell’Unione Europea è raffigurata da un cerchio di 12 stelle dorate su fondo azzurro (fig. 2). Il numero 12 rappresenta sia la completezza, sia il numero dei mesi dell’anno e delle ore indicate sul quadrante dell’orologio; il cerchio è il simbolo di unità.

Altro elemento che distingue l’UE dagli altri Paesi del mondo è l’EURO (€), ossia la moneta unica entrata in vigore dal 1° gennaio 2002. Da precisare però, che non tutti i Paesi UE utilizzano l’euro per l’acquisto delle merci; in particolare Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia utilizzano l’euro; mentre Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito non utilizzano l’euro.

 

 

L’Unione funziona mediante i suoi organi che, coordinandosi tra loro, danno vita al diritto comunitario cioè all’insieme di atti giuridici (regolamenti, direttive e raccomandazioni) che influenzano e regolano anche la vita quotidiana di tutti gli europei.

I principali organi sono:

·        Il Consiglio è l’istituzione principale decisionale dell’Unione. E’ formato dai ministri dei paesi a seconda dei problemi da trattare (affari esteri, agricoltura, etc.). Condivide con il Parlamento il potere legislativo e di bilancio .

·        Il Consiglio Europeo, invece, riunisce i capi di Stato e di governo e decide questioni politiche e di politica estera.

·        Il Parlamento europeo è eletto ogni 5 anni dai cittadini europei e partecipa alla funzione legislativa.   

·        La Commissione europea rappresenta e difende gli interessi dell’Europa, prepara le proposte per la normativa europea, gestisce l’attuazione delle politiche comuni UE etc. La Commissione è composta da 25 persone (uno per ciascuno Stato membro) che sono assistiti da circa 24 000 pubblici funzionari.

 

Altri organi sono: la Corte di giustizia; la Corte dei conti; il Comitato economico e sociale europeo; il Comitato delle regioni; la Banca centrale europea;

 

 

 

 

 

 

COS’E’ LA PAC

L’agricoltura, fonte di sostegno per molte persone, è uno dei settori importanti alla quale l’Unione Europea ha dedicato e dedica molta attenzione. Già nel luglio 1958 in occasione della conferenza di Stresa (Regione Piemonte) furono fissati i principi della Politica Agricola Comune (PAC) che entrò definitivamente in vigore il 14 gennaio 1962, intesa come “politica comune”, decisa e finanziata per tutti gli Stati Membri della UE.

La politica agricola comune (PAC) “consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi (commercializzazione) e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione Europea (UE), incentrando sempre maggiore interesse, in particolare, sullo sviluppo rurale”.

Le principali finalità della PAC indicate nel Trattato CE sono:

 

*      incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando ad esempio il progresso tecnico;

*      consentire un impiego migliore della manodopera;

*      assicurare un tenore di vita migliore alla popolazione agricola, grazie, in particolare, al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

*      garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

*      assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

 

Tali finalità sono state modificate ed integrate nel corso delle varie Riforme che hanno interessato la PAC, con i punti di seguito riportati:

 

*      rafforzare la competitività delle materie prime agricole sui mercati interni e mondiali;

*      promuovere un tenore di vita adeguato della comunità agricola;

*      creare posti di lavoro sostitutivi e di altre fonti di reddito per i lavoratori agricoli;

*      elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC;

*      integrare maggiormente nella PAC questioni ambientali e strutturali;

*      migliorare la qualità dei prodotti alimentari e della loro sicurezza;

*      semplificare la legislazione in materia agraria;  

 

Nata dunque cinquant’anni fa, dopo anni di carenza alimentare verificatasi durante e dopo la seconda guerra mondiale, la PAC incoraggiava, attraverso incentivi economici, gli agricoltori, sia a ristrutturare il settore dell’agricoltura, purtroppo penalizzato e paralizzato durante la guerra, sia a raggiungere l’autosufficienza alimentare attraverso l’incremento della produttività nella catena alimentare. Con il passare del tempo, però, le risorse alimentari raggiunsero quantità tali da determinare la formazione delle “eccedenze alimentari” (cosiddetti “mari” di latte, “montagne” di carne e di burro etc.) e superando notevolmente, già negli anni '70, l’autosufficienza tanto ambita!.

 

Per porre rimedio a tali eccedenze e tenendo conto dell’ingresso di altri Paesi, l’UE decise di destinare parte degli alimenti alle esportazioni, parte alla distruzione e parte all’immagazzinamento, ed inoltre, a partire dal 1972 fino ai giorni nostri, furono attuate, una serie di riforme alla PAC. Le nuove disposizioni della Politica Agricola Comune non consistono nel produrre la maggior quantità di alimenti ai prezzi più convenienti, bensì nel sostenere sia lo sviluppo rurale, sia sistemi agricoli che garantiscano la produzione di alimenti sani, salubri e di qualità, nonché la tutela dell'ambiente e degli animali.

 

La PAC odierna privilegia dunque la sicurezza, la qualità degli alimenti e una produzione ecologicamente sostenibile, sostenendo economicamente gli agricoltori che lavorano con l’obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e dell’ambiente.

 

Per la Commissione europea che gestisce la PAC, il consumatore ha diritto ad un’alimentazione di qualità conforme ai requisiti di sanità pubblica. Politiche carenti in materia di sicurezza e salute degli animali sono per l’appunto all’origine negli anni ‘90 e nei primi anni 2000, del diffondersi in Europa della BSE, (o encefalopatia spongiforme bovina) comunemente conosciuta come “morbo della mucca pazza”.

 

COS’E’ LA SICUREZZA ALIMENTARE

 

L’Unione Europea in campo agroalimentare ha sempre cercato di tutelare il consumatore, garantendogli sicurezza alimentare e sanità pubblica, attraverso l’elaborazione di importanti provvedimenti normativi di portata generale da applicare all’intera filiera alimentare.

 

La sicurezza alimentare, intesa a proteggere la salute dell’uomo ed anche degli animali, è garantita attraverso un aumento dei controlli sull'intera catena alimentare di tutti gli alimenti ed i mangimi per gli animali, posti in commercio nel Mercato comune.

Il settore alimentare a partire dagli anni ‘90, è stato scandito dal susseguirsi di criticità significative in materia di sicurezza alimentare, tanto da intaccare la fiducia dei consumatori. Basti pensare al caso BSE (mucca pazza), al pollo alla diossina, ad alimenti contenenti sostanze tossiche e contaminati da microrganismi pericolosi ed a tutti quegli alimenti adulterati come ad esempio olio, vino etc di cui spesso si sente parlare in televisione.

 

Obiettivo primario è dunque ripristinare la fiducia dei consumatori che devono poter disporre di informazioni chiare e precise sugli aspetti che garantiscono la sicurezza alimentare. Il consumatore deve poter sapere che tutti gli alimenti, i mangimi per gli animali e gli animali stessi sono frequentemente sottoposti ad un controllo rigoroso da parte delle autorità competenti, le quali vigilano lunga tutta la filiera dalla produzione, alla trasformazione, al trasporto fino alla vendita.

 

Fra i tanti strumenti pensati dall’UE (ad esempio etichettatura degli alimenti, prodotti agricoli ed alimentari a denominazione d’origine DOP/IGP/STG, agricoltura biologia, sostenibilità ambientale, di cui tratteremo in seguito), si aggiunge la cosiddetta tracciabilità degli alimenti, iniziativa che pone la qualità, la protezione dei consumatori e la difesa delle produzioni al centro delle preoccupazioni della UE.

 

La tracciabilità dei prodotti è obbligatoria dal 2005 ed è definita dal Reg. CE 178/2002. Con la tracciabilità degli alimenti tutti i produttori di prodotti agricoli, alimenti ed anche mangimi destinati agli animali, devono essere in grado di individuare sia la provenienza delle materie utilizzate nel corso del processo produttivo (risalire a chi a fornito la materia prima, il mangime, un animale etc.) sia la destinazione del prodotto finito (individuare le aziende alla quale il prodotto è stato fornito e che lo mette in commercio). La tracciabilità è dunque la capacità di ricostruire la storia di un prodotto alimentare mediante la lettura dei documenti che devono essere elaborati nel corso della sua produzione. La tracciabilità deve essere riferita ad ogni singola porzione di prodotto, e deve consentire di risalire ad ogni azienda che ha avuto un ruolo nella formazione di tale porzione. Ai fini della tracciabilità, è fondamentale il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione che ne sono direttamente responsabili.

Per definire semplicemente il concetto di tracciabilità di un prodotto possiamo sposare l’espressione “DAL CAMPO ALLA TAVOLA”.

 

Casella di testo:

I benefici derivanti dall’adozione di un sistema di tracciabilità sono molteplici e riguardano sia i consumatori, sia le imprese. Tali benefici possono essere sintetizzati nel seguente modo:

 

*                 garanzia della sicurezza alimentare attraverso il ritiro dei prodotti in caso di emergenza;

*                 protezione della salute pubblica tramite il ritiro delle produzioni alimentari dalla vendita;

*                 prevenzione delle frodi;

*                 controllo delle malattie trasmissibili dagli animali;

*                 controllo della salute degli animali.

 

Ulteriore strumento, pensato dalla UE, al fine di garantire la sicurezza alimentare e la sanità pubblica ed animale, è l’Autorità Europea per la sicurezza Alimentare (AESA), struttura, con sede a Parma (Regione Emilia Romagna) alla quale sono stati attribuite fondamentali compiti:

 

*        analizzare gli alimenti;

*        formulare pareri scientifici;

*         valutare eventuali pericoli che si possono manifestare nel caso in cui l’alimento non è sano;

*         gestire il pericolo in breve tempo;

*                 comunicare tempestivamente il pericolo.

 

 

 

 

 

 

I MARCHI DI QUALITA’

 

La sicurezza degli alimenti è ovviamente il presupposto base anche per la produzione di prodotti di qualità e salubri. In risposta alle “crisi alimentari” di cui abbiamo accennato prima, i consumatori europei sono sempre più alla ricerca di alimenti sicuri e di qualità, le cui tecniche di produzione sono sempre più rispettose dell’ambiente.

 

L’UE ha riconosciuto, a partire dal 1991-1992, tale esigenza e nel rispetto delle varie culture gastronomiche dei vari Paesi europei, e data anche la grande varietà di alimenti che possono essere imitati da altri paesi, ha sviluppato quattro “marchi di qualità” da attribuire da una parte agli alimenti che sono prodotti nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente e degli animali e dall’altra agli alimenti che hanno una determinata origine geografica.

 

1.      Agricoltura biologica

 

Nel 1991 l’UE ha elaborato un importante regolamento comunitario (Reg. CE n. 2092/91) attraverso il quale disciplinare l’agricoltura biologica nel settore vegetale e successivamente il Reg. CE n. 1804/99 per il settore animale.

 

L’ agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e allevamento degli animali centrato nel rispetto e nella salvaguardia sia dell’ambiente che degli animali. L’agricoltore che decide di produrre secondo il metodo dell’agricoltura biologica è chiamato a rispettare regole abbastanza rigide in modo da ridurre l’impatto ambientale e ottenere alimenti salubri.

 

In agricoltura biologica, l’agricoltore lavora rispettando la stagionalità dei prodotti vegetali (semina, coltivazione, raccolta e vendita della frutta e verdura solo in determinati mesi dell’anno) ed anche animale; utilizza semi ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologia ed esclude l’uso di prodotti geneticamente modificati (OGM). Nel corso della lavorazione del terreno, in agricoltura biologica non è previsto l’impiego delle sostanze chimiche di sintesi (generalmente utilizzate in agricoltura convenzionale), come ad esempio i diserbanti (per combattere le piante indesiderate), insetticidi (per combattere gli insetti indesiderati), anticrittogamici (contro i parassiti delle piante soprattutto i funghi) ed i concimi artificiali. Il terreno rappresenta una fonte di nutrizione per tutte le piante, che ne assorbono gli elementi minerali (azoto, fosforo e potassio etc.) necessari alla loro crescita. Prima di una ogni semina è necessario concimare il terreno mediante la distribuzione di concimi naturali, come ad esempio il letame (formato dalle deiezioni solide degli animali mescolate alla paglia) e resti vegetali. Per mantenere la fertilità del terreno e per ridurne lo “stato di stress”, l’agricoltore pratica le ROTAZIONI AGRARIE (tecnica che deriva dalla millenaria esperienza contadina) basate nell’alternare anno per anno diverse colture in diversi appezzamenti di terreno. In questo modo l’agricoltore non impoverisce il terreno delle proprie sostanze nutritive e le piante infestanti non crescono tanto facilmente.

 

Un ruolo importante è riservato anche alla presenza delle siepi, boschetti, stagni etc. che offrono ospitalità agli antagonisti naturali dei parassiti. In agricoltura biologica molta attenzione è rivolta anche al benessere degli animali, i quali si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita, la produzione di latte e di carne. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.

 

Coloro che producono secondo il metodo dell’agricoltura biologica sono sottoposti ad un rigoroso controllo, a garanzia e tutela del consumatore, da parte degli ORGANISMI DI CONTROLLO, autorizzati dallo Stato, che certificano il rispetto delle normative e del disciplinare di produzione.

Casella di testo:  
fig. 5 Logo UE 
agricoltura biologica

Il consumatore finale attraverso una adeguata etichettatura, deve essere messo in grado di distinguere un prodotto agroalimentare ottenuto con il metodo dell’agricoltura biologica, da un prodotto convenzionale,. L’ETICHETTA (fig. 4), oltre a riportare tutte le indicazioni previste per legge (denominazione di vendita, produttore, data di scadenza, numero di lotto e modalità di conservazione etc), è composta da una serie di informazioni relative al metodo di produzione (“da agricoltura biologica”) ed agli organi di controllo (nome dell’organismo, autorizzazione ministeriale e codice identificativo dell’azienda). Inoltre può essere presente il LOGO COMUNITARIO (fig. 5)

 

fig. 4 etichetta-tipo da applicare ai prodotti ottenuti con il metodo

di produzione biologico

 

2. I prodotti tipici (DOP/IGP/STG)

Analogamente a quanto è avvenuto per l’agricoltura biologica, nel 1992, l’Unione Europea ha emanato due importanti regolamenti (Reg. CE n. 2081/92 e il Reg. CE n. 2082/92 ), rivolti rispettivamente alla tutela dei prodotti agroalimentari tipici, ai quali viene attribuita una determinata origine geografica (DOP e IGP) ed alla tutela dei prodotti che presentano una composizione tradizionale (STG).

In particolare, nei prodotti che hanno una specifica origine geografica, le caratteristiche organolettiche (sapore, odore, colore, forma, peso etc) sono diretta espressione del contesto territoriale in cui si realizza la produzione e la trasformazione. E’ dunque presente un LEGAME più o meno forte fra il prodotto ed il territorio e tale legame si riscontra anche sotto il profilo socio-economico-culturale e soprattutto storico. E’ infatti fondamentale dimostrare attraverso documenti storici (racconti, fotografie, libri, locandine di sagre paesane, ricette etc.) la presenza storica di un alimento in un determinato territorio.

Allo stato attuale i prodotti tutelati a livello Europeo sono circa 704 di cui 153 sono i prodotti tipici riconosciuti al livello Nazionale, 13 sono quelli della Regione Lazio e 8 della Regione Marche.

I prodotti tipici sono facilmente riconoscibili attraverso l’attribuzione di 3 tipi di denominazione, identificate con: DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA (DOP), INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) E SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA (STG). Ad ogni denominazione è associato uno specifico LOGO COMUNITARIO (fig. 6-7-8), che può essere raffigurato nella etichetta o nell’imballaggio del prodotto tipico.

Casella di testo:  
fig. 6
 Logo UE
Prodotto DOP

 

I prodotti agroalimentari riconosciuti dalla UE come prodotti DOP sono caratterizzati da un legame piuttosto forte con il territorio di produzione. Tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla materia prima, alla trasformazione, all’elaborazione, al confezionamento, devono avvenire nel territorio di origine.

Casella di testo:  
fig. 7 
Logo UE
Prodotto IGP

 

 

I prodotti agroalimentari riconosciuti dalla UE come prodotti IGP, invece, presentano un legame con il territorio meno forte. Solo uno degli stadi della lavorazione (o la produzione, o la trasformazione, o l’elaborazione) deve avvenire in un determinato territorio d’origine.

Casella di testo:  
fig. 8 
Logo UE
Prodotti STG

 

Nel caso dei prodotti agroalimentari riconosciuti dalla UE come prodotti STG, non è possibile fare riferimento ad un'origine geografica. La forma di tutela è praticamente quella di valorizzare le peculiarità del prodotto determinate esclusivamente dall’applicazione di un particolare processo di produzione tradizionale attraverso l’impiego di materie tradizionali.

 

 

Sull’etichetta di un prodotto DOP/IGP/STG (fig. 9) vengono riportate, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge (D. Lgs 109/92) ed oltre alle disposizioni previste nel disciplinare di produzione relative all’etichettatura, indicazioni obbligatorie o facoltative, stabilite per i prodotti di qualità.

 

Le informazioni sono:

*        DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE GEOGRAFICA (DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO seguita dalla dizione DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA o INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA o SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA); OBBLIGATORIO

*  dicitura: “GARANTITO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI AI SENSI DELL’ART. 10 DEL REG. CE 2081/92”; OBBLIGATORIO

*          RIFERIMENTO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO con l’eventuale dicitura “Autorizzato dal MiPAF con DM del gg/mm/aa”; OBBLIGATORIO

*  SIMBOLO GRAFICO COMUNITARIO (logo) la cui applicazione in etichetta o nell’imballaggio è facoltativa; FACOLTATIVO

*        MARCHIO (LOGO-TIPO) DEL PRODOTTO la cui presenza o meno dipende dalle disposizioni previste nel disciplinare di produzione.

 

Anche i produttori che elaborano prodotti tipici (DOP/IGP/STG) sono sottoposti ai controlli da parte degli ORGANISMI DI CONTROLLO, i quali certificano che il prodotto sia conforme a quanto stabilito nel disciplinare di produzione.

 

 

fig. 9 etichetta-tipo da applicare ai prodotti a denominazione d’origine

 


ETICHETTA FACILE 

 

L’etichetta è la carta d’identità di un prodotto agricolo ed alimentare.

L’etichettatura dei prodotti alimentari, concernente l’esatta natura e le caratteristiche del prodotto stesso, è da considerarsi il mezzo più adeguato d’informazione, al fine di tutelare il consumatore e favorire la libera circolazione delle merci.

Se, da un lato con il sistema di tracciabilità è possibile ricostruire la storia di un prodotto alimentare lungo tutti i suoi processi di lavorazione, nonché risalire all’eventuale responsabilità degli operatori in caso di rischio per la salute pubblica, dall’altro lato le norme vincolanti in materia di etichettatura devono assicurare al consumatore le informazioni essenziali e precise sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto.

Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di fare scelte consapevoli, responsabili ed ottimali durante i propri acquisti.

 

Per etichettatura di un prodotto alimentare s’intende:

 l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o  sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.

 

Le etichette devono essere elaborate in modo semplice e leggibile e soprattutto non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine e provenienza, ed ottenimento del prodotto alimentare etc.

La legge prevede che in etichetta siano presenti alcune informazioni obbligatorie, come ad esempio:

*        denominazione di vendita;

*        elenco degli ingredienti (che NON E’ RICHIESTO per alcuni prodotti: ortofrutticoli freschi, acqua gassate, aceti, formaggi, burro, latte e creme fermentate, e nel caso di prodotti costituito da un singolo ingrediente il cui nome è uguale a quello della denominazione di vendita);

* quantità netta dell’alimento;

* termine minimo di conservazione o data di scadenza (il termine minimo di conservazione NON E’ RICHIESTO per ortofrutticoli freschi, vini, prodotti della panetteria e pasticceria (perché in genere consumati entro 24 h);  aceti; sale da cucina; zuccheri allo stato solido; gomme da masticare, gelati monodose;

* nome o la ragione sociale o marchio e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea;

* sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

* titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

* N. di lotto di appartenenza del prodotto;

* modalità di conservazione e utilizzazione;

* istruzioni per l’uso (ove necessario);

* luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente.

 

 

L’origine in etichetta

Per alcuni alimenti o meglio per alcune filiere alimentari, a seguito di episodi gravi che hanno messo a rischio la salute del consumatore, come ad esempio la BSE (mucca pazza), la diossina dei polli, olio di oliva adulterato, etc, l’Unione Europea ha adottato importanti precauzioni attraverso l’obbligo di indicare nelle etichette alcune menzioni relative all’origine di provenienza.

Gli alimenti per i quali è necessario riportare la zona di provenienza sono fino ad oggi: carne bovina, uova, latte, prodotti ortofrutticoli, miele, pesci e facoltativamente per olio extravergine di oliva, di cui proponiamo delle etichette tipo da prendere come esempio (fig. 10-11-12-13-14-15-16)

 

fig. 10 Sistema di etichettatura della carne bovina

 

fig. 11 Sistema obbligatorio/facoltativo dell’olio extravergine di oliva

 

fig. 12 Codice alfanumerico stampigliato sul guscio dell’uovo

 

 

fig. 13 Sistema di etichettatura del latte

 

 

 

 

fig. 14 Sistema di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli

 

 

fig. 15 Sistema di etichettatura del miele

 

 

 

fig. 16 Sistema di etichettatura dei prodotti ittici.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

1)     www.europa.eu.int

 

2)     ARSIAL – Progetto “Agricoltura Qualità”