
PROGETTO
“ETICHETTA FACILE”
File n. 2005/0198
A cura della Dr.ssa Miria
Catta
COS’È
E COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea è un grande continente che attualmente accoglie
circa 460 milioni di abitanti di 25
Paesi membri (fig. 1), ognuno
con la propria lingua, la propria storia, cultura e tradizione, ma con valori
comuni di democrazia, libertà, giustizia sociale e pace.
L’appartenenza all’UE garantisce, in particolar modo,
la libera circolazione delle persone (i cittadini dell'UE possono viaggiare
nella maggior parte del suo territorio senza passaporto e senza doversi fermare
per controlli alle frontiere), delle merci, dei servizi, grazie alla politica
di concorrenza leale fra imprese e di protezione degli interessi dei
consumatori attuata dall’Unione.
L’idea
di una Europa unità risale alla seconda guerra mondiale. Nel maggio del 1950 il
ministro francese degli Affari esteri Robert Schuman, propose di creare
Inizialmente
L’impresa
risultò un piuttosto interessante tanto che alcuni Paesi proposero la loro
adesione. Una prima integrazione alla Comunità avvenne nel 1973, anno in cui si
passò da
L’Unione
Europea, incline ad estendere i benefici dell’unificazione europea ad altri
paesi, si è preparata e si prepara dunque ad un allargamento di grande
proporzione. Nasce l’Europa dei Venticinque, che continuerà a crescere grazie alla candidatura di nuovi paesi.

Dal
1955 la bandiera ufficiale dell’Unione Europea è raffigurata da un cerchio di
12 stelle dorate su fondo azzurro (fig. 2).
Il numero 12 rappresenta sia la completezza, sia il numero dei mesi dell’anno e
delle ore indicate sul quadrante dell’orologio; il cerchio è il simbolo di
unità.
Altro
elemento che distingue l’UE dagli altri Paesi del mondo è l’EURO (€), ossia la moneta unica entrata in
vigore dal 1° gennaio 2002. Da precisare però, che non tutti i Paesi UE
utilizzano l’euro per l’acquisto delle merci; in particolare Belgio, Germania,
Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria,
Portogallo e Finlandia utilizzano l’euro; mentre Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia,
Slovacchia, Svezia e Regno Unito non utilizzano l’euro.
L’Unione
funziona mediante i suoi organi che, coordinandosi tra loro, danno vita al
diritto comunitario cioè all’insieme di atti giuridici (regolamenti, direttive
e raccomandazioni) che influenzano e regolano anche la vita quotidiana di tutti
gli europei.
I
principali organi sono:
·
Il Consiglio è l’istituzione principale
decisionale dell’Unione. E’ formato dai ministri dei paesi a seconda dei
problemi da trattare (affari esteri, agricoltura, etc.). Condivide con il Parlamento
il potere legislativo e di bilancio .
·
Il Consiglio Europeo, invece, riunisce i
capi di Stato e di governo e decide questioni politiche e di politica estera.
·
Il Parlamento europeo è eletto ogni 5 anni
dai cittadini europei e partecipa alla funzione legislativa.
·
Altri organi sono:
COS’E’
L’agricoltura, fonte
di sostegno per molte persone, è uno dei settori importanti alla quale l’Unione
Europea ha dedicato e dedica molta attenzione. Già nel luglio
La politica agricola comune (PAC) “consiste
in una serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi (commercializzazione)
e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione Europea (UE),
incentrando sempre maggiore interesse, in particolare, sullo sviluppo rurale”.
Le principali finalità della PAC indicate nel
Trattato CE sono:
incrementare la produttività dell'agricoltura,
sviluppando ad esempio il progresso tecnico;
consentire un impiego migliore della manodopera;
assicurare un tenore di vita migliore alla
popolazione agricola, grazie, in particolare, al miglioramento del reddito
individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori.
Tali finalità sono state modificate ed integrate nel
corso delle varie Riforme che hanno interessato
rafforzare la competitività delle materie prime
agricole sui mercati interni e mondiali;
promuovere un tenore di vita adeguato della comunità
agricola;
creare posti di lavoro sostitutivi e di altre fonti
di reddito per i lavoratori agricoli;
elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale
come secondo pilastro della PAC;
integrare maggiormente nella PAC questioni ambientali
e strutturali;
migliorare la qualità dei prodotti alimentari e della
loro sicurezza;
semplificare la legislazione in materia agraria;
Nata
dunque cinquant’anni fa, dopo anni di carenza alimentare verificatasi durante e
dopo la seconda guerra mondiale,
Per porre
rimedio a tali eccedenze e tenendo conto dell’ingresso di altri Paesi, l’UE
decise di destinare parte degli alimenti alle esportazioni, parte alla
distruzione e parte all’immagazzinamento, ed inoltre, a partire dal 1972 fino
ai giorni nostri, furono attuate, una serie di riforme alla PAC. Le nuove disposizioni della Politica Agricola Comune non consistono nel produrre
la maggior quantità di alimenti ai prezzi più convenienti, bensì nel sostenere sia
lo sviluppo rurale, sia sistemi agricoli che garantiscano la produzione di
alimenti sani, salubri e di qualità, nonché la tutela dell'ambiente e degli
animali.
Per
COS’E’
L’Unione Europea in campo agroalimentare ha sempre
cercato di tutelare il consumatore, garantendogli sicurezza alimentare e sanità
pubblica, attraverso l’elaborazione di importanti provvedimenti normativi di
portata generale da applicare all’intera filiera alimentare.
La sicurezza alimentare, intesa a proteggere la
salute dell’uomo ed anche degli animali, è garantita attraverso un aumento dei
controlli sull'intera catena alimentare di tutti gli alimenti ed i mangimi per
gli animali, posti in commercio nel Mercato comune.
Il settore alimentare a partire dagli anni ‘90, è
stato scandito dal susseguirsi di criticità significative in materia di
sicurezza alimentare, tanto da intaccare la fiducia dei consumatori. Basti
pensare al caso BSE (mucca pazza), al pollo alla diossina, ad alimenti
contenenti sostanze tossiche e contaminati da microrganismi pericolosi ed a
tutti quegli alimenti adulterati come ad esempio olio, vino etc di cui spesso si sente parlare in televisione.
Obiettivo primario è dunque ripristinare la fiducia
dei consumatori che devono poter disporre di informazioni chiare e precise
sugli aspetti che garantiscono la sicurezza alimentare. Il consumatore deve poter sapere che tutti gli alimenti, i mangimi per
gli animali e gli animali stessi sono frequentemente sottoposti ad un controllo
rigoroso da parte delle autorità competenti, le quali vigilano lunga tutta la
filiera dalla produzione, alla trasformazione, al trasporto fino alla vendita.
Fra i tanti strumenti pensati dall’UE (ad esempio etichettatura
degli alimenti, prodotti agricoli ed alimentari a denominazione d’origine
DOP/IGP/STG, agricoltura biologia, sostenibilità ambientale, di cui tratteremo
in seguito), si aggiunge la cosiddetta tracciabilità
degli alimenti, iniziativa che pone la qualità, la protezione dei
consumatori e la difesa delle produzioni al centro delle preoccupazioni della
UE.
La tracciabilità dei prodotti è obbligatoria dal 2005
ed è definita dal Reg. CE 178/2002. Con la tracciabilità degli alimenti tutti i
produttori di prodotti agricoli, alimenti ed anche mangimi destinati agli
animali, devono essere in grado di individuare sia la provenienza delle materie
utilizzate nel corso del processo produttivo (risalire a chi a fornito la
materia prima, il mangime, un animale etc.)
sia la destinazione del prodotto finito (individuare le aziende alla quale il
prodotto è stato fornito e che lo mette in commercio). La tracciabilità è dunque la capacità
di ricostruire la storia di un
prodotto alimentare mediante la lettura dei documenti che devono essere
elaborati nel corso della sua produzione. La tracciabilità deve essere riferita
ad ogni singola porzione di prodotto, e deve consentire di risalire ad ogni
azienda che ha avuto un ruolo nella formazione di tale porzione. Ai fini della
tracciabilità, è fondamentale il nome delle aziende che hanno partecipato alla
produzione che ne sono direttamente responsabili.

Per definire semplicemente
il concetto di tracciabilità di un prodotto possiamo sposare l’espressione “DAL CAMPO
ALLA TAVOLA”.

I benefici derivanti dall’adozione di un sistema di
tracciabilità sono molteplici e riguardano sia i consumatori, sia le imprese. Tali
benefici possono essere sintetizzati nel seguente modo:
garanzia della
sicurezza alimentare attraverso il ritiro dei prodotti in caso di emergenza;
protezione della
salute pubblica tramite il ritiro delle produzioni alimentari dalla vendita;
prevenzione
delle frodi;
controllo delle
malattie trasmissibili dagli animali;
controllo della
salute degli animali.
Ulteriore strumento, pensato dalla UE, al
fine di garantire la sicurezza alimentare e la sanità pubblica ed animale, è l’Autorità Europea per la sicurezza
Alimentare (AESA), struttura, con
sede a Parma (Regione Emilia Romagna) alla quale sono stati attribuite
fondamentali compiti:
analizzare gli alimenti;
formulare pareri scientifici;
valutare eventuali pericoli che si possono
manifestare nel caso in cui l’alimento non è sano;
gestire il pericolo in breve tempo;
comunicare
tempestivamente il pericolo.
I
MARCHI DI QUALITA’
La sicurezza
degli alimenti è ovviamente il presupposto base anche per la produzione
di prodotti di qualità e salubri. In risposta alle “crisi alimentari” di cui
abbiamo accennato prima, i consumatori europei sono sempre più alla ricerca di alimenti sicuri e di qualità, le cui tecniche di
produzione sono sempre più rispettose dell’ambiente.
L’UE ha
riconosciuto, a partire dal 1991-1992, tale esigenza e nel rispetto delle varie
culture gastronomiche dei vari Paesi europei, e data anche la grande varietà di
alimenti che possono essere imitati da altri paesi, ha sviluppato quattro
“marchi di qualità” da attribuire da una parte agli alimenti che sono
prodotti nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente e degli animali e dall’altra
agli alimenti che hanno una determinata origine geografica.
1.
Agricoltura biologica
Nel 1991
l’UE ha elaborato un importante regolamento comunitario (Reg. CE n. 2092/91)
attraverso il quale disciplinare l’agricoltura biologica nel settore vegetale e
successivamente il Reg. CE n. 1804/99
per il settore animale.
L’
agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e allevamento degli animali
centrato nel rispetto e nella salvaguardia sia dell’ambiente che degli animali.
L’agricoltore che decide di produrre secondo il metodo dell’agricoltura biologica
è chiamato a rispettare regole abbastanza rigide in modo da ridurre l’impatto
ambientale e ottenere alimenti salubri.
In agricoltura
biologica, l’agricoltore lavora rispettando la stagionalità dei prodotti
vegetali (semina, coltivazione, raccolta e vendita della frutta e verdura solo
in determinati mesi dell’anno) ed anche animale; utilizza semi ottenuti secondo
il metodo dell’agricoltura biologia ed esclude l’uso di prodotti geneticamente
modificati (OGM). Nel corso della lavorazione del
terreno, in agricoltura biologica non è previsto l’impiego delle sostanze
chimiche di sintesi (generalmente utilizzate in agricoltura convenzionale),
come ad esempio i diserbanti (per combattere le piante indesiderate),
insetticidi (per combattere gli insetti indesiderati), anticrittogamici (contro
i parassiti delle piante soprattutto i funghi) ed i concimi artificiali. Il terreno rappresenta una fonte di
nutrizione per tutte le piante, che ne assorbono gli elementi minerali (azoto,
fosforo e potassio etc.) necessari
alla loro crescita. Prima di una ogni semina è necessario concimare il terreno
mediante la distribuzione di concimi naturali, come ad esempio il letame
(formato dalle deiezioni solide degli animali mescolate alla paglia) e resti
vegetali. Per mantenere la fertilità del
terreno e per ridurne lo “stato di stress”, l’agricoltore pratica le ROTAZIONI
AGRARIE (tecnica che deriva dalla millenaria esperienza contadina) basate
nell’alternare anno per anno diverse colture in diversi appezzamenti di
terreno. In questo modo l’agricoltore non impoverisce il terreno delle proprie
sostanze nutritive e le piante infestanti non crescono tanto facilmente.
Un ruolo importante è riservato anche alla presenza delle siepi, boschetti, stagni etc. che offrono ospitalità agli antagonisti naturali dei parassiti. In agricoltura biologica molta attenzione è rivolta anche al benessere degli animali, i quali si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita, la produzione di latte e di carne. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.
Coloro che producono secondo il metodo dell’agricoltura biologica sono sottoposti ad un rigoroso controllo, a garanzia e tutela del consumatore, da parte degli ORGANISMI DI CONTROLLO, autorizzati dallo Stato, che certificano il rispetto delle normative e del disciplinare di produzione.

Il consumatore finale attraverso una adeguata etichettatura, deve essere messo in grado di distinguere un prodotto agroalimentare ottenuto con il metodo dell’agricoltura biologica, da un prodotto convenzionale,. L’ETICHETTA (fig. 4), oltre a riportare tutte le indicazioni previste per legge (denominazione di vendita, produttore, data di scadenza, numero di lotto e modalità di conservazione etc), è composta da una serie di informazioni relative al metodo di produzione (“da agricoltura biologica”) ed agli organi di controllo (nome dell’organismo, autorizzazione ministeriale e codice identificativo dell’azienda). Inoltre può essere presente il LOGO COMUNITARIO (fig. 5)

fig. 4 etichetta-tipo da
applicare ai prodotti ottenuti con il metodo
di
produzione biologico
2. I prodotti tipici (DOP/IGP/STG)
Analogamente
a quanto è avvenuto per l’agricoltura biologica, nel 1992, l’Unione Europea ha
emanato due importanti regolamenti (Reg. CE n. 2081/92 e il Reg. CE n. 2082/92
), rivolti rispettivamente alla tutela dei prodotti agroalimentari tipici, ai
quali viene attribuita una determinata origine geografica (DOP e IGP) ed alla
tutela dei prodotti che presentano una composizione tradizionale (STG).
In
particolare, nei prodotti che hanno una specifica origine geografica, le
caratteristiche organolettiche (sapore, odore, colore, forma, peso etc) sono diretta espressione del
contesto territoriale in cui si realizza la produzione e la trasformazione. E’
dunque presente un LEGAME più o meno
forte fra il prodotto ed il territorio e tale legame si riscontra anche sotto
il profilo socio-economico-culturale e soprattutto storico. E’ infatti
fondamentale dimostrare attraverso documenti storici (racconti, fotografie,
libri, locandine di sagre paesane, ricette etc.)
la presenza storica di un alimento in un determinato territorio.
Allo
stato attuale i prodotti tutelati a livello Europeo sono circa 704 di cui 153
sono i prodotti tipici riconosciuti al livello Nazionale, 13 sono quelli della
Regione Lazio e 8 della Regione Marche.
I
prodotti tipici sono facilmente riconoscibili attraverso l’attribuzione di 3
tipi di denominazione, identificate con: DENOMINAZIONE
D’ORIGINE PROTETTA (DOP), INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) E SPECIALITA’
TRADIZIONALE GARANTITA (STG). Ad ogni denominazione è associato uno
specifico LOGO COMUNITARIO (fig. 6-7-8), che può essere raffigurato
nella etichetta o nell’imballaggio del prodotto tipico.

I prodotti
agroalimentari riconosciuti dalla UE come prodotti DOP sono
caratterizzati da un legame piuttosto forte con il territorio di produzione. Tutte
le fasi del ciclo produttivo, dalla materia prima, alla trasformazione, all’elaborazione, al confezionamento, devono
avvenire nel territorio di origine.

I prodotti agroalimentari riconosciuti dalla UE come prodotti
IGP, invece, presentano un legame con il territorio meno forte. Solo uno
degli stadi della lavorazione (o la produzione, o la trasformazione, o l’elaborazione)
deve avvenire in un determinato territorio d’origine.

Nel caso dei prodotti agroalimentari riconosciuti
dalla UE come prodotti STG, non è possibile fare riferimento ad un'origine
geografica. La forma di tutela è praticamente quella di valorizzare le
peculiarità del prodotto determinate esclusivamente dall’applicazione di un
particolare processo di produzione tradizionale attraverso l’impiego di materie
tradizionali.
Sull’etichetta di un prodotto DOP/IGP/STG (fig. 9) vengono
riportate, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge (D. Lgs
109/92) ed oltre alle disposizioni previste nel disciplinare di produzione
relative all’etichettatura, indicazioni obbligatorie o facoltative, stabilite
per i prodotti di qualità.
Le informazioni sono:
DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE GEOGRAFICA (DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO seguita dalla
dizione DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA o INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA o
SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA); OBBLIGATORIO
dicitura: “GARANTITO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL REG. CE 2081/92”; OBBLIGATORIO
RIFERIMENTO
ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO con
l’eventuale dicitura “Autorizzato dal MiPAF con DM del gg/mm/aa”; OBBLIGATORIO
SIMBOLO GRAFICO
COMUNITARIO (logo) la cui applicazione in etichetta o nell’imballaggio è
facoltativa; FACOLTATIVO
MARCHIO (LOGO-TIPO) DEL PRODOTTO la cui presenza o meno
dipende dalle disposizioni previste nel disciplinare di produzione.
Anche i
produttori che elaborano prodotti tipici (DOP/IGP/STG) sono sottoposti ai
controlli da parte degli ORGANISMI DI CONTROLLO, i quali certificano che
il prodotto sia conforme a quanto stabilito nel disciplinare di produzione.

fig. 9 etichetta-tipo da applicare
ai prodotti a denominazione d’origine
ETICHETTA
FACILE
L’etichetta è la carta d’identità
di un prodotto agricolo ed alimentare.
L’etichettatura dei
prodotti alimentari, concernente l’esatta natura e le caratteristiche del
prodotto stesso, è da considerarsi il mezzo più adeguato d’informazione, al
fine di tutelare il consumatore e favorire la libera circolazione delle merci.
Se,
da un lato con il sistema di tracciabilità è possibile ricostruire la storia di
un prodotto alimentare lungo tutti i suoi processi di lavorazione, nonché risalire
all’eventuale responsabilità degli operatori in caso di rischio per la salute
pubblica, dall’altro lato le norme vincolanti in materia di etichettatura
devono assicurare al consumatore le informazioni essenziali e precise sulle
caratteristiche e sulla provenienza del prodotto.
Il consumatore deve essere
messo nelle condizioni di fare scelte consapevoli, responsabili ed ottimali
durante i propri acquisti.
Per etichettatura di un prodotto alimentare
s’intende:
“l’insieme delle menzioni, delle indicazioni,
dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio
o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli
o fascette legati al prodotto medesimo, o
sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.
Le
etichette devono essere elaborate in modo semplice e leggibile e soprattutto
non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, natura,
identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine e
provenienza, ed ottenimento del prodotto alimentare etc.
La
legge prevede che in etichetta siano presenti alcune informazioni obbligatorie, come ad esempio:
denominazione di vendita;
elenco degli ingredienti (che NON E’ RICHIESTO per alcuni prodotti: ortofrutticoli freschi, acqua
gassate, aceti, formaggi, burro, latte e creme fermentate, e nel caso di
prodotti costituito da un singolo ingrediente il cui nome è uguale a quello
della denominazione di vendita);
quantità netta dell’alimento;
termine minimo di conservazione o data di
scadenza (il termine minimo di conservazione NON E’ RICHIESTO per
ortofrutticoli freschi, vini, prodotti della panetteria e pasticceria (perché
in genere consumati entro 24 h); aceti;
sale da cucina; zuccheri allo stato solido; gomme da masticare, gelati
monodose;
nome o la ragione sociale o marchio e la
sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella
Comunità Europea;
sede dello stabilimento
di produzione o di confezionamento;
titolo alcolometrico
volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
N. di lotto di appartenenza del prodotto;
modalità di
conservazione e utilizzazione;
istruzioni per l’uso (ove necessario);
luogo di origine o di provenienza nel caso
in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente.
L’origine in etichetta
Per
alcuni alimenti o meglio per alcune filiere alimentari, a seguito di episodi
gravi che hanno messo a rischio la salute del consumatore, come ad esempio
Gli
alimenti per i quali è necessario riportare la zona di provenienza sono fino ad
oggi: carne bovina, uova, latte, prodotti ortofrutticoli, miele, pesci e
facoltativamente per olio extravergine di oliva, di cui proponiamo delle
etichette tipo da prendere come esempio (fig. 10-11-12-13-14-15-16)

fig. 10 Sistema
di etichettatura della carne bovina

fig. 11 Sistema
obbligatorio/facoltativo dell’olio extravergine di oliva

fig. 12 Codice alfanumerico stampigliato sul guscio
dell’uovo

fig. 13 Sistema di etichettatura del
latte

fig. 14 Sistema di etichettatura dei
prodotti ortofrutticoli

fig. 15 Sistema di etichettatura del
miele

fig. 16 Sistema di etichettatura dei
prodotti ittici.
BIBLIOGRAFIA
2)
ARSIAL – Progetto “Agricoltura
Qualità”